Decreto ingiuntivo per compensi professionali. Foro facoltativo nel domicilio del debitore

Pubblicato il 13 ottobre 2011 Per la Corte di cassazione – sentenza n. 21000 del 12 ottobre 2011 - è da considerare un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale, il compenso per prestazioni professionali che non sia convenzionalmente stabilito. Ne consegue che per determinare la competenza ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo con cui far valere il credito professionale, occorre individuare il foro facoltativo del luogo ove eseguirsi l'obbligazione nel domicilio del debitore, così come prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 1182 del Codice civile.

La Corte di legittimità ha, infatti, spiegato come “poiché l'ammontare e la scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di compensi professionali non sono determinati, di norma, dalla convenzione con la quale sia stato conferito l'incarico, ma possono essere stabiliti successivamente solo alla stregua dell'attività posta in essere concretamente dal professionista, dopo cioè che questa sia stata prestata, la relativa obbligazione non costituisce obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile, ai sensi dell'art. 1182, comma 3 Cc, e non deve essere eseguita al domicilio del creditore, ma a quello del debitore”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026 in GU: guida alle novità in materia di lavoro

31/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro, legge in GU: le novità

31/12/2025

CBAM: avvio dal 1° gennaio 2026. Obblighi per importatori

31/12/2025

Conguaglio contributivo 2025: dall'Inps regole, scadenze e istruzioni

31/12/2025

Interesse legale 2026 all’1,60%: impatto su contributi e sanzioni

31/12/2025

Pensioni: adeguamento alla speranza di vita, con deroghe

31/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy