Dirigenti decaduti, l'Agenzia indica la strategia nei contenziosi

Pubblicato il 09 maggio 2015 L’Agenzia delle Entrate, in merito alle conseguenze della sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale sull'attività dei funzionari, ha dettato istruzioni agli uffici per i contenziosi, spiegando che gli atti di accertamento firmati dai dirigenti decaduti sono da ritenere legittimi in presenza della delega di firma.

Il vizio di un atto sottoscritto dal dirigente illegittimo non ha natura invalidante, ma è un mero vizio di forma.

L’ufficio, infatti, avrebbe comunque adottato l’atto di accertamento a prescindere da chi lo firma.

Dunque, nei contenziosi andrà sostenuto che il responsabile di un’articolazione intera non sottoscrive l’atto in virtù dell’incarico dirigenziale ricevuto, ma per effetto della delega di firma del direttore dell’ufficio.

Inoltre, è ribadito che l’eccezione di nullità per difetto di firma dell’avviso di accertamento da parte del direttore o altro impiegato delegato, non essendo rilevabile d’ufficio, va proposta necessariamente nel ricorso introduttivo.

Ricordando il parere dell’Avvocatura dello Stato del 17 aprile 2015, l'Agenzia sottolinea che nessuna questione sulla validità degli atti può essere sollevata nel processo tributario in caso di: impugnazione oltre il termine di decadenza, mancata eccezione sulla legittima investitura di funzionario incaricato di funzioni dirigenziali e quando la sentenza sul ruolo dell’incaricato sia già passata in giudicato.
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