Diritto all'assegno in stato di quiescenza se il divorziato instaura una famiglia di fatto

Pubblicato il 22 agosto 2011 La Corte di cassazione, con sentenza n. 17195 depositata l'11 agosto 2011, ha precisato che, in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, qualora uno dei due ex coniugi instauri una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, viene a rescindersi “ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso”.

Non essendovi infatti alcuna identità o analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato – che fa automaticamente cessare il suo diritto all'assegno – e la fattispecie in esame – che necessita, per contro, di un accertamento e di una pronuncia giudiziale – il diritto all'assegno entra in uno stato di quiescenza, e potrebbe riproporsi in caso di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto.
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