Elenchi Intrastat Nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2018

Pubblicato il 12 ottobre 2017

Nella nota 110586 del 9 ottobre 2017 dell'Agenzia delle Dogane - pubblicata online - vengono forniti alcuni chiarimenti in merito agli elenchi riepilogativi INTRASTAT e alle modifiche che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2018.

La nota fa seguito alla pubblicazione del provvedimento n. prot. 194409/2017 del 25 settembre, con il quale l’Agenzia delle Entrate, di concerto con le Dogane e d’intesa con l’ISTAT, ha adottato misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (cosiddetti Modelli INTRA).

L'obiettivo è quello di evitare duplicazioni di adempimenti a carico dei contribuenti Iva senza perdere in qualità e completezza dei dati.

Si ricorda che il Decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016, aveva già abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di presentazione all'Agenzia delle Dogane degli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro della UE.

Tale adempimento comunicativo era stato, però, successivamente mantenuto in vigore sino al 31/12/2017 dal decreto Milleproroghe ( D.L. n. 244/2016).

Modelli INTRA con obblighi fiscali ridotti

Pertanto, come ricorda la nota 110586/2017, solo a decorrere dal 1° gennaio 2018 non sarà più dovuta la presentazione degli elenchi riepilogativi - aventi periodi di riferimento a partire da tale data - concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Invece, resta inalterato l’obbligo di presentazione, alla stessa scadenza, degli elenchi INTRA relativi all’ultimo trimestre 2017 ed al mese di dicembre 2017, così come l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi INTRA aventi periodi di riferimento antecedenti.

Specifica, così, l'Agenzia delle Dogane che, a partire dal 1° gennaio 2018, ai fini fiscali, permarrà soltanto l’obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE.

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