Esdebitazione, perentorio il termine annuale per il ricorso

Pubblicato il 21 gennaio 2021

È inammissibile un’istanza di concessione del beneficio dell’esdebitazione proposta ad oltre un anno di distanza dalla scadenza del termine lungo per impugnare il decreto di chiusura del fallimento.

Lo ha confermato la Corte di cassazione, nel testo dell’ordinanza n. 1070 del 21 gennaio 2021, con cui ha definitivamente rigettato il reclamo ex articolo 26 della Legge fallimentare proposto da un imprenditore, dichiarato fallito in ripercussione del fallimento della società Snc da lui rappresentata, contro il diniego di ammissione al beneficio dell’esdebitazione.

Quando si è di fronte ad azioni da esercitare entro un determinato termine – si legge nella decisione - questo riveste, di regola, natura perentoria e non ordinatoria, atteso che, quando il diritto è da far valere per la prima ed unica volta, con l'effetto che è perduto se l'atto di relativa esecuzione non ha luogo nel termine stabilito, il termine non può non essere qualificato di decadenza ed ha quindi natura perentoria.

Una volta, quindi, qualificato il termine come perentorio non vi è luogo ad alcuna proroga.

Nella vicenda esaminata, la Sesta sezione civile della Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano negato all’imprenditore ricorrente l’ammissione all’esdebitazione, diniego fondato sulla tardività del ricorso dallo stesso promosso, in quanto presentato oltre il termine annuale di cui all'articolo 143 comma 1 della Legge fallimentare, termine di cui era stata confermata la natura perentoria.

Gli Ermellini, nella loro pronuncia, hanno anche ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 61/2010, aveva negato che potessero ravvisarsi profili di irragionevolezza nella scelta legislativa di fissare un limite temporale alla possibilità di accedere al beneficio dell’esdebitazione.

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