Fattura d’acconto. Detrazione Iva rettificata senza cessione bene

Pubblicato il 14 marzo 2014 La Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 13 marzo 2014 relativa alla causa C-107/13, chiarisce, ai sensi della direttiva 2006/112/Ce, la questione riguardante la detrazione dell’Iva operata dal destinatario di una fattura relativa al pagamento di un acconto per una cessione di beni, sancendo che la detrazione dell’Imposta deve essere rettificata nel caso in cui la cessione del bene non venga più effettuata.

Per i giudici europei, infatti, accertato che la cessione dei beni per la quale era stata emessa la fattura di acconto - in relazione alla quale il destinatario ha esercitato la detrazione dell’Iva - non avviene a causa di una frode fiscale, per cui lo stesso fornitore del bene non ho versato l'imposta, l’Amministrazione finanziaria può richiedere la rettifica dell’Iva detratta.

Dunque, la detrazione dell’Iva pagata sull’acconto può essere negata al destinatario della fattura, fermo restando il diritto per il soggetto passivo a cui viene negata la detrazione di ottenere dal proprio fornitore, mediante un’azione civilistica, la restituzione dell'acconto versato per la cessione del bene poi non più avvenuta.

Il fatto che il Fisco pretenda, comunque, il pagamento dell’Iva dal fornitore e neghi la detrazione dell’imposta al cliente – secondo la Corte – non è da considerare una vantaggio per l’Erario causato dalla lesione del principio della neutralità fiscale, bensì evita proprio che lo Stato subisca una perdita a causa del mancato versamento dell’imposta da parte del fornitore.
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