Fondo patrimoniale opponibile a partire dall'annotazione nei registri

Pubblicato il 25 gennaio 2012 La Cassazione, con la sentenza n. 933 depositata il 24 gennaio 2012, ha ribadito che la costituzione di un fondo patrimoniale prevista dall'articolo 167 del Codice civile, così come stabilito dall'articolo 162 per tutte le convenzioni patrimoniali, può essere opposta ai terzi creditori esclusivamente a partire dalla data di annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile.

Pertanto – si legge nel testo della decisione – se il pignoramento immobiliare è eseguito prima dell'annotazione, la costituzione del fondo non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell’esecuzione.

La stessa conclusione si determina qualora il pignoramento sia successivo all’annotazione, ma l’ipoteca sia stata iscritta in precedenza, in quanto con l’iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex articolo 2808 del Codice civile, con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.
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