Il condominio non può essere considerato responsabile della caduta se manca la prova sul nesso causale

Pubblicato il 22 agosto 2011 Con sentenza n. 15390 depositata lo scorso 13 luglio 2011, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da una donna avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto infondata la domanda dalla stessa avanzata contro il condominio al fine di vedersi risarcire i danni che subiti in conseguenza di una rovinosa caduta per le scale condominiali causata, a detta della ricorrente, dalla presenza di residui di cibo.

Nella sentenza impugnata era stata esclusa la responsabilità del condominio per mancato raggiungimento della prova della presenza di residui di cibo per le scale e, quindi, della certezza che la caduta era effettivamente riconducibile alla presenza degli scarti alimentari.

Posizione, questa, confermata anche dai giudici di legittimità secondo cui "il difetto della prova, comunque incombente sul danneggiato riguardo al nesso di causalità, rende irrilevante ogni discussione riguardo all'applicabilità dell'articolo 2051 del Codice civile, considerato che la caduta sarebbe avvenuta - secondo la prospettazione dell'attrice - solo a causa della scivolosità della scala dovuta ai residui di cibo".
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy