Il patto di compensazione tutela la banca anche in caso di fallimento del correntista

Pubblicato il 02 settembre 2011 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 17999 del 1° settembre 2011, si sono pronunciati in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, spiegando che, qualora la convenzione relativa all'anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto “di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca (cosiddetto "patto di compensazione" o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto)”, il fallimento, successivamente dichiarato, del correntista non può agire per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, e ciò anche quando le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata.

In presenza di patto di compensazione, infatti, la banca assume il diritto di trattenere le somme incassate per conto del cliente anche a prescindere dal momento in cui questo è fallito ed anche se il credito dell'istituto è precedente rispetto alla procedura concorsuale.
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