Imposta di registro, novità non retroattive

Pubblicato il 27 gennaio 2018

Le novità introdotte dalla Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio) e, specificamente, dall’articolo 1, comma 87, lett. a), in tema di imposta di registro e relativa applicazione, non avendo natura interpretativa, ma innovativa, non hanno effetto retroattivo.

Di conseguenza, gli atti precedenti alla data di entrata in vigore della Legge (ossia il 1° gennaio 2018) continuano ad essere assoggettati ad imposta di registro secondo la disciplina che risulta dalla previgente formulazione dell'articolo 20 del DPR n. 131/86 sulla interpretazione degli atti.

E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 2007 del 26 gennaio 2018.

Il novellato articolo 20 – hanno spiegato gli Ermellini - prevede che l'imposta venga applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, “anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi".

Orbene, a detta previsione non si può riconoscere l'effetto interpretativo di quella previgente in quanto introduce dei limiti all'attività di riqualificazione giuridica della fattispecie che prima non erano previsti”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Recesso escluso per chi ha concorso all’operazione societaria

18/11/2025

Sostenibilità, proroga degli obblighi ESRS e nuove regole per la rendicontazione

18/11/2025

CNF, aggiornamenti su elenco avvocati certificatori del rischio fiscale

18/11/2025

Vigilanza: nuove ispezioni 2025 su cooperative agricole e mutuo soccorso

18/11/2025

Visto di conformità: confermata la riserva alle professioni ordinistiche

18/11/2025

Somministrazione a tempo indeterminato: il Consiglio di Stato conferma l’obbligo di indennità di disponibilità

18/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy