Impugnazione in Cassazione solo mediante un unico atto

Pubblicato il 15 novembre 2011 Con sentenza n. 23757 del 14 novembre 2011, la Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione promossa da un soggetto a mezzo di ricorso e successivo atto di integrazione contenente i quesiti di diritto nel primo non formulati.

Secondo i giudici della Terza sezione civile, infatti, il ricorso per Cassazione va proposto attraverso un unico atto che abbia i requisiti di forma e contenuto di legge risultando, per contro, inammissibile la presentazione di un successivo atto in integrazione “sia che concerna l’indicazione dei motivi, sia che tenda a colmare la mancanza degli elementi prescritti, quali la formulazione dei quesiti o l’esposizione dei fatti in causa o la sintesi della questione di motivazione relativamente al fatto controverso”.

In realtà – conclude la Corte - ove non siano decorsi i termini, sarebbe possibile proporre solo un nuovo ricorso in integrale sostituzione del primo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Multiservizi Conflavoro - Accordo di rinnovo economico del 27/10/2025

03/11/2025

Multiservizi Conflavoro. Minimi e una tantum

03/11/2025

POS e registratori di cassa: dal 2026 obbligo di collegamento logico

03/11/2025

Incentivi alle assunzioni: dal 1° aprile 2026, obbligo di pubblicazione sul SIISL

03/11/2025

Nuovo Bonus Mamme 2025: istruzioni per le domande

03/11/2025

CCNL Logistica e trasporto merci Conflavoro - Accordo di rinnovo economico del 27/10/2025

03/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy