Impugnazione in Cassazione solo mediante un unico atto

Pubblicato il 15 novembre 2011 Con sentenza n. 23757 del 14 novembre 2011, la Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione promossa da un soggetto a mezzo di ricorso e successivo atto di integrazione contenente i quesiti di diritto nel primo non formulati.

Secondo i giudici della Terza sezione civile, infatti, il ricorso per Cassazione va proposto attraverso un unico atto che abbia i requisiti di forma e contenuto di legge risultando, per contro, inammissibile la presentazione di un successivo atto in integrazione “sia che concerna l’indicazione dei motivi, sia che tenda a colmare la mancanza degli elementi prescritti, quali la formulazione dei quesiti o l’esposizione dei fatti in causa o la sintesi della questione di motivazione relativamente al fatto controverso”.

In realtà – conclude la Corte - ove non siano decorsi i termini, sarebbe possibile proporre solo un nuovo ricorso in integrale sostituzione del primo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Modello 730/2025: scadenza terza finestra per CAF e professionisti

22/07/2025

Cooperative e vigilanza: illegittimo lo scioglimento automatico

22/07/2025

Contributi per impianti CER: accesso a comuni fino a 50.000 abitanti

22/07/2025

Congedo di paternità obbligatorio anche alle coppie omogenitoriali

22/07/2025

Esenzione IRES del 95% sui dividendi da Paesi Black List, chiarimenti Entrate

22/07/2025

Licenziamenti illegittimi nelle PMI: incostituzionale il tetto di 6 mensilità

22/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy