Indebita compensazione se il credito Iva è esigibile solo l'anno dopo

Pubblicato il 27 gennaio 2015 Costituisce “credito tributario non spettante”, ai fini di cui all'articolo 10-quater del Decreto legislativo n. 74/2000 sulla indebita compensazione, quel credito che, pur certo nella sua esistenza e nel suo ammontare, per qualsiasi ragione normativa sia ancora non utilizzabile, ovvero non più inutilizzabile, in operazioni finanziarie di compensazione nei rapporti fra il contribuente e l'Erario.

E' sulla scorta di questo assunto che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3367 del 26 gennaio 2015, ha confermato la decisione con cui i giudici di gravame avevano condannato il legale rappresentante di una Srl, in relazione all'imputazione di indebita compensazione, per avere omesso di versare, relativamente all'anno di imposta 2006, imposte e contributi previdenziali, attraverso la compensazione operata con l'Iva a suo credito che sarebbe stata però esigibile solo l'anno successivo.

In primo grado, l'imputato era stato ritenuto non colpevole sulla base delle considerazioni che, avendo egli portato a compensazione un credito esistente, seppur non ancora compensabile, non vi era stata alcuna lesione per l'Erario; inoltre – sempre a detta del giudice di prime cure - l'illecito era stato realizzato dal consulente fiscale e non dal legale rappresentante.

Statuizioni, queste, ribaltate dalla Corte d'appello secondo la quale, in primo luogo, il contribuente doveva, comunque, rispondere delle eventuali scelte sbagliate del proprio consulente. Inoltre, e soprattutto, il credito non ancora esigibile rientrava nel genere dei crediti non spettanti, per cui il reato contestato era da ritenersi integrato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Sgravio contributivo contratti di solidarietà: requisiti, calcolo e conguagli

17/11/2025

MASE, nuove regole FER2 su rinuncia, decadenza e tariffe incentivanti

17/11/2025

Cedolare secca, secondo acconto in scadenza. Calcolo e modalità di versamento

17/11/2025

Contributi per alloggi ai lavoratori del turismo: rettifica

17/11/2025

Riallineamento contabile-fiscale, Assonime chiarisce le novità

17/11/2025

Credito d’imposta ZES Unica 2025: obbligo di comunicazione integrativa dal 18 novembre

17/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy