INL. Contratto stagionale anche per operai florovivaisti extracomunitari

Pubblicato il 11 gennaio 2022

L’INL ritiene opportuno fornire una precisazione riguardante la procedura di assunzione di cittadini extracomunitari mediante contratti di lavoro stagionale.

La norma è quella dell’articolo 24 del Dlgs n. 286/1998 nella parte dedicata al lavoro subordinato a carattere stagionale nel settore agricolo. Se letto in senso restrittivo, potrebbe avere come conseguenza l’esclusione degli operai florovivaisti, in quanto non citati, limitando l’applicazione al personale straniero come operaio agricolo.

Con parere del 24 dicembre 2021, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ritiene che la norma possa abbracciare anche i lavoratori da adibire all’attività florovivaistica.

Ciò in quanto:

- tra le attività tipiche considerate agricole, vanno ricomprese anche quelle “connesse”, ossia dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, tra cui è possibile ascrivere l’attività florovivaistica;

- anche se tra le attività individuate quali stagionali non sia esplicitamente menzionata quella florovivaista, non può non tenersi conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore, che contiene la classificazione dell’operaio agricolo e florovivaista.

In conclusione, l’assunzione di un lavoratore extracomunitario, con un contratto di lavoro stagionale e qualifica di operaio florovivaista, è compatibile con l’art. 24, comma 1, del DLgs. 286/1998; il datore di lavoro potrà presentare istanza allo sportello unico per l’immigrazione.

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