Istanza Vies: per il reverse charge non rileva la data dell’accordo, ma il perfezionamento

Pubblicato il 28 aprile 2012 Con la risoluzione 42 del 27 aprile 2012, l’agenzia delle Entrate risponde ad un interpello sulla qualificazione giuridica delle operazioni effettuate da soggetto passivo stabilito in Italia non regolarmente iscritto all’archivio informatico Vies.

Senza iscrizione Vies, l’operazione di scambio tra paesi intracomunitari, nel caso un contribuente italiano aveva acquistato da un contribuente tedesco, non può essere considerato intracomunitario ma va trattato come interno, con esclusione del regime del reverse charge: “sotto il profilo procedurale, l’acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti”.

Pertanto, l’eventuale operazione perfezionata dopo l’entrata in vigore dell’obbligo Vies è da assoggettare ad Iva nel paese del fornitore e questi deve l’imposta se il soggetto passivo Iva non è registrato nell’archivio Vies, anche se in attesa di silenzio-assenzo o diniego all’istanza (30 giorni). Non rileva che l’acquisto sia stato concordato prima dell’entrata in vigore dell’obbligo in oggetto. Se viene applicata l’inversione contabile l’operazione deve essere segnalata come irregolare dall’amministrazione del Paese dell’acquirente all'altro Stato membro.

Si ricorda che, a norma dell’art. 39 del Dl n. 331 del 1993, l’operazione:

- si considera effettuata all’atto della consegna del bene nel territorio dello Stato;

- se anteriormente viene emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data di ricevimento del pagamento o della fattura.
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