Istituito il codice tributo per la fruizione del bonus Mezzogiorno

Pubblicato il 18 settembre 2012 Con risoluzione n. 88/E del 17 settembre 2012, l’agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Si ricorda che il citato decreto n. 70/2011 ha introdotto un credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno a favore dei “datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea “svantaggiati” (…), nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) ”.

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la Coesione territoriale, dando attuazione alle suddette disposizioni di legge, ha previsto l’utilizzazione esclusivamente in compensazione del credito d’imposta, mentre l’agenzia delle Entrate, con provvedimento del 14 settembre 2012, ha definito le modalità e i termini di fruizione del credito d’imposta, utilizzabile nei limiti degli importi comunicati dalle Regioni, esclusivamente presentando il modello F24 all’agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale.

Da qui la necessità di istituire il codice tributo per consentire la fruizione del suddetto credito d’imposta, tramite il modello F24.

Il codice da esporre nella sezione “Regioni” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” è il seguente:

- “3885” denominato “Credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno – art. 2, dl n. 70/2011

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