La circolare sullo scudo vista dalle società

Pubblicato il 13 ottobre 2009 Alcune indicazioni che l’agenzia delle Entrate fornisce, con circolare 43/E/2009, sullo scudo fiscale che interessa persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed associazioni equiparate fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono oggetto di attenta analisi da parte di aziende e consulenti, che fanno i conti per un utilizzo al meglio delle somme rimpatriate.

Un buon investimento potrebbe essere rappresentato dalla ricapitalizzazione, ora che l’Agenzia ha spiegato che sono preclusi all’Amministrazione finanziaria i controlli automatici non solo nei confronti del dominus di una società di capitali, che aderisce allo scudo, ma anche verso i soggetti che possono essere ricondotti ad esso (tra cui i soggetti interposti attraverso i quali il dichiarante ha detenuto all'estero le attività). Pertanto, le somme rimpatriate potranno confluire nel capitale sociale in modo non riservato ma protetto da accertamenti e le aziende potranno “incassare” il bonus ricapitalizzazione.

Nel caso di società di persone le regole dello scudo sono più limitanti in quanto prevedono che l’avvio di un’attività di controllo nei confronti di una società di persone e di un soggetto ad essa equiparato (associazione) precluda la produzione degli effetti dello scudo fiscale in capo al socio/associato relativamente ai redditi imputati per trasparenza dalla società; mentre, non sussiste alcuna causa ostativa se, successivamente all’inizio di un’attività istruttoria nei confronti della società/associazione, il socio/associato rimpatri o regolarizzi attività personali detenute o costituite all’estero non correlabili ai redditi che gli derivano per trasparenza dalla società/associazione.

In merito alle date da ricordare si segnala quella del 5 agosto 2009, di conversione del Dl 78/09: è questo il giorno utile all’individuazione del Paese di detenzione che guida la modalità di emersione (rimpatrio o regolarizzazione).

Altro chiarimento sotto i riflettori degli interessati riguarda l’ombrello dello scudo sugli accertamenti con riferimento anche a tributi diversi dalle imposte sui redditi, sempreché si tratti di accertamenti relativi ad “imponibili” che siano riferibili alle attività oggetto di emersione. Questa precisazione, a rigor di logica, dovrebbe includere l’Iva, anche se il documento non cita espressamente tale imposta.
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