La Corte di giustizia sui danni da cancellazione del volo

Pubblicato il 14 ottobre 2011 Secondo la Corte di giustizia – sentenza del 13 ottobre 2011, causa C-83/2010 - la nozione di “cancellazione del volo”, come definita dall’articolo 2, lett. l), del Regolamento CE n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, deve essere interpretata nel senso che “essa non si riferisce esclusivamente all’ipotesi in cui l’aereo in questione non sia affatto partito, bensì comprende anche il caso in cui tale aereo è partito, ma, per una qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare all’aeroporto di partenza, e i passeggeri di detto aereo sono stati trasferiti su altri voli”.

In tale contesto, il “risarcimento supplementare” a cui fa riferimento l’art. 12 del detto Regolamento, consente al giudice nazionale “di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo”. La stessa nozione, tuttavia, non può essere utilizzata dal giudice interno “quale fondamento giuridico per condannare il vettore aereo a rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subito un ritardo oppure è stato cancellato, le spese che gli stessi hanno dovuto sostenere a causa dell’inadempimento da parte del citato vettore degli obblighi di sostegno e assistenza”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Valutazione aziende in crisi: guida CNDCEC al metodo DCF

07/08/2025

Raccomandazione UE: ok standard volontario di sostenibilità per PMI

07/08/2025

Decreto Economia, contratti a termine: causali tra le parti fino al 2026

07/08/2025

Occultamento documentale: rilievo penale delle fatture non registrate

07/08/2025

Decreto Economia 2025 approvato definitivamente: tutte le misure per imprese e famiglie

07/08/2025

CCNL Centri elaborazione dati - Accordo di rinnovo del 28/7/2025

07/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy