La liquidazione delle spese in favore del convenuto deve tener conto della transazione

Pubblicato il 06 gennaio 2012 Secondo la Cassazione – sentenza 25553 del 20 novembre 2011 - “in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione e quindi di totale rigetto della domanda proposta per l'intero credito nei confronti di uno dei debitori in solido, la cui entità sia stata ridotta dalla parte attrice in corso di causa”, la liquidazione delle spese processuali in favore del convenuto a seguito della transazione parziale stipulata con gli altri coobbligati ovvero dell'intervenuto pagamento parziale da parte di costoro, deve fare riferimento al valore della domanda “quale risultante da detta riduzione, a far tempo da quest'ultima”.
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