Lavoratrici iscritte alla gestione separata: indennità di maternità per adozione

Pubblicato il 01 febbraio 2013 A seguito della sentenza n. 257/2012 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che hanno adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, l’Inps offre, con il messaggio n. 1785 del 30 gennaio 2013, ulteriori specificazioni.

In sostanza, si precisa che l’estensione del periodo di congedo (da 3 a 5 mesi) va applicato, in presenza dei requisiti richiesti per l’erogazione dell’indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, ossia quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori domestici: in scadenza il versamento del terzo trimestre 2025

03/10/2025

Istituzione della festa nazionale san Francesco d'Assisi

03/10/2025

CCNL Laboratori analisi e poliambulatori Cifa - Stesura dell'1/9/2025

03/10/2025

Accessi fiscali domiciliari e ruolo del giudice: chiarimenti della Cassazione

03/10/2025

Laboratori analisi Cifa. Rinnovo

03/10/2025

Approvato dal CDM il decreto Flussi: ecco le quote per il triennio 2026-2028

03/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy