Lavoratrici iscritte alla gestione separata: indennità di maternità per adozione

Pubblicato il 01 febbraio 2013 A seguito della sentenza n. 257/2012 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che hanno adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, l’Inps offre, con il messaggio n. 1785 del 30 gennaio 2013, ulteriori specificazioni.

In sostanza, si precisa che l’estensione del periodo di congedo (da 3 a 5 mesi) va applicato, in presenza dei requisiti richiesti per l’erogazione dell’indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, ossia quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026 in GU: guida alle novità in materia di lavoro

31/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro, legge in GU: le novità

31/12/2025

CBAM: avvio dal 1° gennaio 2026. Obblighi per importatori

31/12/2025

Conguaglio contributivo 2025: dall'Inps regole, scadenze e istruzioni

31/12/2025

Interesse legale 2026 all’1,60%: impatto su contributi e sanzioni

31/12/2025

Pensioni: adeguamento alla speranza di vita, con deroghe

31/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy