Legittimo l'accertamento di maggiori redditi basato sulla discrasia tra protesi acquistate e ricevute emesse

Pubblicato il 16 febbraio 2013 Per i giudici di Cassazione - sentenza n. 3777depositata il 15 febbraio 2013 - ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39 del Decreto del Presidente della repubblica n.600/1973, è legittimo il recupero a tassazione dei ricavi, ricostruiti induttivamente, "ove la cessione o l’impiego in prestazioni d’opera di beni possa desumersi dalla esistenza di documentazione di acquisto. Spetta difatti al contribuente fornire la specificazione appropriata per categorie omogenee di beni".

Sulla scorta di detto assunto, la Corte di legittimità ha accolto il ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria avverso la decisione con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva aderito alle doglianze di un odontoiatra, oppostosi ad un avviso di accertamento di maggiori redditi che era conseguito dalla rilevazione di una discrasia tra il numero di protesi dentarie dal professionista commissionate e documentate in acquisito e il numero di quelle desumibili dalle prestazioni munite di ricevute fiscali; ciò che era stato contestato, nel dettaglio, era l'omessa annotazione dei maggiori corrispettivi conseguiti per ognuna delle protesi non assistita da successiva fatturazione.

Per la Suprema corte, in particolare, il recupero a tassazione era stato legittimamente applicato alla vicenda in esame "giacché ai fini della prova per presunzioni semplici non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità". 
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