L'obbligo di comunicazione dei dati scatta solo se la notifica della multa è tempestiva

Pubblicato il 21 maggio 2011 Per la Cassazione – sentenza n. 11185 del 20 maggio 2011 – la peculiare sanzione prevista dall'articolo 126-bis del Codice della strada che punisce il proprietario del veicolo che non ottemperi all'obbligo di comunicare i dati del conducente del veicolo al momento dell'infrazione costituisce una pretesa di notevole impegno per il destinatario, che “non può protrarsi per un tempo illimitato, tenendo obbligato il proprietario anche se l'invito gli venga inoltrato tardivamente”.

La comunicazione dei dati deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, ma questa notifica ha effetto “solo se ritualmente eseguita, cioè se pervenuta all'obbligato entro i 150 giorni dalla commessa violazione”.

Ed infatti – continua la Corte - “il legame tra le due violazioni è con tutta evidenza inscindibile”. E lo “sforzo mnemonico” del proprietario del veicolo “è esigibile solo se contenuto in ragionevoli tempi, che sono dal legislatore previsti in relazione al fatto che la sanzione è irrogata in relazione a ipotesi in cui è mancata la contestazione immediata dell'infrazione”.
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