Il 3 novembre 2025 è stata pubblicata la risposta n. 275 dell’Agenzia delle Entrate, con la quale l’Amministrazione finanziaria ha fornito importanti chiarimenti in materia di obblighi fiscali derivanti dall’accettazione di eredità da parte di soggetti minori.
L’interpello trae origine dal caso di un figlio minorenne, designato erede della madre deceduta nel 2025, autorizzato dal Tribunale dei Minori ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario, ma in attesa della conclusione dell’inventario stesso.
L’oggetto del quesito riguarda la decorrenza dell’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi del defunto (de cuius): in particolare, se tale obbligo sorga immediatamente dopo la dichiarazione di accettazione dell’eredità o solo una volta completata la redazione dell’inventario.
Con la risposta n. 275/2025, l’Agenzia chiarisce che il minore acquisisce la qualità di erede nel momento in cui viene presentata la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario, anche se l’inventario non è ancora concluso. Da tale momento, il minore – tramite il proprio rappresentante legale – è fiscalmente obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi del defunto e a versare le relative imposte nei termini di legge, beneficiando della proroga di sei mesi prevista in favore degli eredi.
La questione oggetto della risposta n. 275/2025 si colloca all’intersezione tra diritto civile successorio e obblighi tributari degli eredi, con particolare attenzione alle tutele previste per i soggetti minori.
In primo luogo, l’articolo 471 del Codice civile stabilisce che i minori, gli interdetti e gli inabilitati possono accettare un’eredità solo con beneficio d’inventario e previa autorizzazione del giudice tutelare. Tale previsione è volta a evitare che soggetti privi di piena capacità di agire assumano responsabilità patrimoniali illimitate per i debiti ereditari.
A ulteriore protezione del minore, l’articolo 320, comma 3, del Codice civile prevede che i genitori non possano disporre dei beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare. Disposizione analoga è contenuta nell’articolo 374 c.c., che, per i soggetti sottoposti a tutela, impone al tutore di ottenere l’autorizzazione del giudice prima di accettare o rinunciare a un’eredità.
Sul piano formale, l’accettazione con beneficio d’inventario è regolata dall’articolo 484 c.c., il quale prevede che essa avvenga mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo di apertura della successione. Tale dichiarazione viene iscritta nel registro delle successioni e produce effetti dal momento della sua presentazione, indipendentemente dal completamento dell’inventario.
Sotto il profilo fiscale, rileva l’articolo 65 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, secondo il quale, in caso di decesso del contribuente, gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi del defunto. La norma dispone inoltre una proroga di sei mesi per la presentazione della dichiarazione e il versamento delle imposte qualora la scadenza ordinaria ricada nei quattro mesi successivi alla data del decesso.
Questo impianto normativo, finalizzato a bilanciare le esigenze di tutela dei minori con i doveri fiscali derivanti dalla successione, costituisce il quadro di riferimento entro cui si inserisce l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 275/2025.
Il punto chiave della risposta n. 275 del 3 novembre 2025 risiede nella novità interpretativa introdotta dall’Agenzia delle Entrate: viene infatti stabilito che la redazione dell’inventario non costituisce condizione necessaria per l’acquisizione della qualifica di erede da parte del minore che abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario, previa autorizzazione del Tribunale dei Minori.
L’Amministrazione recepisce integralmente l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 31310 del 2024, la quale ha affermato che la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario è atto sufficiente a rendere il soggetto erede, mentre la successiva redazione dell’inventario rileva solo ai fini della limitazione della responsabilità patrimoniale per i debiti ereditari.
Ne consegue che, dal momento della dichiarazione di accettazione, il minore acquisisce la piena qualità di erede e, per tale ragione, è fiscalmente obbligato – tramite il proprio rappresentante legale – a presentare la dichiarazione dei redditi del defunto (dante causa) e ad assolvere i correlati adempimenti tributari.
Questo chiarimento colma un vuoto interpretativo in materia di successioni con soggetti minori e definisce con maggiore precisione il momento iniziale degli obblighi fiscali. In passato, infatti, la prassi aveva talvolta ricondotto tale momento alla conclusione dell’inventario, generando incertezze operative per i tutori e per gli uffici fiscali.
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire le istruzioni applicative, ha richiamato l’articolo 65 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina la posizione degli eredi nei confronti degli adempimenti tributari del de cuius. La norma dispone che tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente, o che scadono entro i quattro mesi successivi, siano prorogati di sei mesi in favore degli eredi.
In base a tale previsione:
L’Agenzia ha quindi ribadito che la proroga si applica anche nei casi in cui l’erede sia un soggetto minore, senza che la pendenza dell’inventario comporti sospensioni o rinvii ulteriori.
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