Molestie sessuali sul luogo di lavoro: videoriprese utilizzabili

Pubblicato il 20 ottobre 2010

La Terza sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 37197 del 19 ottobre 2010, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato di non doversi procedere nei confronti di un datore di lavoro la cui accusa, per molestie sessuali, era fondata su alcune videoriprese ambientali effettuate dalla vittima, una donna lavoratrice dipendente, in accordo con la Polizia ma senza la preventiva autorizzazione del Gip.

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso presentato dalla Procura di Trani precisando che, nella specie, la ripresa non aveva violato la tutela prevista dall'articolo 14 della Costituzione avendo avuto ad oggetto immagini comunicative e non comunicative captate ed essendo stata effettuata “da persona che era protagonista dell'episodio” e verso cui “il suo interlocutore non aveva lo jus excludendi, perché si trovava nel suo abituale ambiente di lavoro che costituiva il suo domicilio per un periodo di tempo limitato della giornata”. Ne derivava l'utilizzabilità delle videoriprese in esame anche in assenza del provvedimento autorizzatorio.

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