Nessuna evasione fiscale se c’è il preavviso di parcella

Pubblicato il 20 febbraio 2012 Il Fisco, in sede di accertamento, contesta ad un avvocato maggiori ricavi derivanti da prelievi/versamenti a fronte dei quali non è stata trovata una precisa corrispondenza con le relative fatture.

In primo grado il professionista si appella all’articolo 32 del Dpr n. 600/73, che regolando le presunzioni in tema di indagini finanziarie, ritiene assolto l’onere probatorio nel caso in cui tali movimenti finanziari siano stati tenuti conto nelle scritture contabili o in dichiarazione oppure siano stati considerati irrilevanti ai fini fiscali. Il professionista, inoltre, spiega che la maggior parte dei versamenti già incassati è stata anticipata da avvisi di parcella, emessi precedentemente alle corrispondenti fatture.

Il ricorso, accolto dalla Ctp, prosegue dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, che con sentenza n. 92/6/11, conferma la retroattività delle presunzioni relative ai professionisti anche per i periodi d’imposta precedenti al 2005.

Inoltre, relativamente alla mancata coincidenza tra le date di alcuni versamenti sul conto del professionista e l’emissione delle corrispondenti fatture, il Collegio regionale ritiene che tutto ciò “non può costituire in assoluto indizio di compensi in nero” non potendosi negare la prassi ormai consolidata – anche se fiscalmente poco corretta - del rilascio di un avviso di parcella (c.d. notula), prima della fattura.

La notula, dunque, esclude l’intento evasivo del professionista in quei rari casi in cui la fattura viene emessa successivamente all'incasso dei compensi.
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