No allo stato di adottabilità se la relazione genitoriale, ancorché instabile, è esistente

Pubblicato il 23 gennaio 2012 La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 330 del 12 gennaio 2012, ha rigettato il ricorso presentato dal Procuratore generale preso la Corte d'appello di Roma avverso la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano dichiarato insussistente lo stato di abbandono di un minore, revocando, conseguentemente, lo stato di adottabilità dello stesso.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, ritenuto esauriente ed immune da vizi logici la motivazione posta a fondamento della decisione della Corte d'appello secondo cui, escluse condizioni psicopatologiche della madre, la relazione genitoriale tra la madre e il minore, complessa e instabile e certamente bisognosa di sostegno e accompagnamento, non integrava lo stato di abbandono.

Del resto – si legge nell'ordinanza - anche gli stessi operatori qualificati occupatisi del caso, erano stati tutti favorevoli all’esclusione dello stato di adottabilità e alla continuazione, invece, dell’opera di promozione e di sostegno della madre anche con un eventuale affidamento etero familiare.

Tutto ciò, quando, per contro, i giudici di primo grado avevano concentrato la propria analisi sulla personalità della giovane madre sostituendo alla valutazione rigorosa dello stato di abbandono del piccolo quella relativa alla prognosi di evoluzione della personalità della donna.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy