Ok al precetto per conseguire il mantenimento anche per le somme non ancora scadute

Pubblicato il 03 dicembre 2011 Con sentenza n. 25861 del 2 dicembre 2011, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da una donna la quale aveva adito le autorità giudiziarie al fine di ottenere un precetto nei confronti dell'ex marito, in ritardo con i pagamenti per il mantenimento.

L’ordine di pagamento era stato annullato dal Giudice di pace dietro opposizione del marito in quanto, come dedotto da quest’ultimo, era anche relativo a somme non ancora scadute.

La Corte ha ribaltato questa decisione rilevando come il Tribunale di Venezia avesse adeguatamente motivato la statuizione, adducendo la maturazione anticipata del credito portato dal decreto in considerazione delle finalità di mantenimento cui il contributo era destinato, altresì insuscettibile di frazionamento. In tale contesto – si legge nel testo della decisione - “premesso che l'assegno di mantenimento in favore del coniuge integra un credito pecuniario, come tale produttivo, a norma dell'art. 1282 cod. civile, di interessi corrispettivi ope legis, salvo diversa previsione del titolo, dalla data in cui diventi liquido ed esigibile, si osserva che, una volta determinato, esso è soggetto alle regole ordinarie in tema di mora debendi, inclusa, quindi, la produzione di interessi legali sugli interessi scaduti dal giorno della domanda giudiziale: e cioè, nella specie, dalla notificazione del precetto di pagamento, atto di natura giuridica e contenuto equivalenti ad un'ordinaria domanda di condanna”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Cinematografi mono e multi sale - Verbale di accordo del 12/2/2026

18/02/2026

Cinematografi - Minimi retributivi

18/02/2026

Bonus sponsorizzazioni sportive 2026: al via le domande

18/02/2026

Black list UE 2026: Ecofin aggiorna l’elenco. Entra il Vietnam

18/02/2026

Concorso tra commercialista ed amministratori per il reato di bancarotta

18/02/2026

Nuovo portale della genitorialità: ecosistema digitale per famiglie e professionisti

18/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy