Ok al precetto per conseguire il mantenimento anche per le somme non ancora scadute

Pubblicato il 03 dicembre 2011 Con sentenza n. 25861 del 2 dicembre 2011, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da una donna la quale aveva adito le autorità giudiziarie al fine di ottenere un precetto nei confronti dell'ex marito, in ritardo con i pagamenti per il mantenimento.

L’ordine di pagamento era stato annullato dal Giudice di pace dietro opposizione del marito in quanto, come dedotto da quest’ultimo, era anche relativo a somme non ancora scadute.

La Corte ha ribaltato questa decisione rilevando come il Tribunale di Venezia avesse adeguatamente motivato la statuizione, adducendo la maturazione anticipata del credito portato dal decreto in considerazione delle finalità di mantenimento cui il contributo era destinato, altresì insuscettibile di frazionamento. In tale contesto – si legge nel testo della decisione - “premesso che l'assegno di mantenimento in favore del coniuge integra un credito pecuniario, come tale produttivo, a norma dell'art. 1282 cod. civile, di interessi corrispettivi ope legis, salvo diversa previsione del titolo, dalla data in cui diventi liquido ed esigibile, si osserva che, una volta determinato, esso è soggetto alle regole ordinarie in tema di mora debendi, inclusa, quindi, la produzione di interessi legali sugli interessi scaduti dal giorno della domanda giudiziale: e cioè, nella specie, dalla notificazione del precetto di pagamento, atto di natura giuridica e contenuto equivalenti ad un'ordinaria domanda di condanna”.
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