Ok al risarcimento danni da caduta massi “prevedibile”

Pubblicato il 19 luglio 2011 Con sentenza n. 15720 depositata il 18 luglio 2011, la Corte di cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la domanda di risarcimento per i danni dallo stesso subiti in esito al distacco di grossi massi che avevano travolto la sua auto mentre transitava in una strada statale.

Nei gradi precedenti la responsabilità dell'Anas era stata esclusa sull'assunto che la frana aveva avuto origine in un luogo diverso da quello di custodia del gestore della strada tanto che quest'ultimo – secondo sia il Tribunale che la Corte d'appello – non avrebbe dovuto adottare un comportamento diverso da quello tenuto, come, ad esempio, ponendo un cartello di avvertimento “atteso che le frane, di modesta entità, si erano verificate circa otto anni prima e le ferrovie avevano provveduto a predisporre opere in grado di evitarne altre, con conseguente imprevedibilità di episodi più gravi, come quello che ha determinato il sinistro”.

Di diverso avviso la Suprema corte secondo cui, per contro, il fatto che negli anni precedenti si erano già verificate delle frane provenienti dai terreni a monte e che erano state già predisposte sia dall'Anas che dalle Ferrovie opere per far fronte al problema, erano tutte circostanze che avrebbero dovuto condurre l'organo giudicante nel merito ad interrogarsi sul “se l'alterazione della cosa per via della frana fosse, piuttosto, prevedibile e se da parte dell'Anas erano state poste in essere idonee misure di sicurezza sulla strada”.
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