Prededuzione dei crediti funzionali

Pubblicato il 19 marzo 2014 Nell'ipotesi in cui alla procedura di concordato preventivo consegua quella di fallimento, il disposto dell'articolo 111, comma 2, della Legge fallimentare, come modificato dal Decreto legislativo n. 5/2006, consente di riconoscere la prededuzione non soltanto ai crediti sorti in occasione, ossia durante il corso delle procedure stesse, bensì anche quelli sorti anteriormente, ma funzionali alla procedura.

E' questo il principio di diritto richiamato dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 5098 del 5 marzo 2014, alla luce del quale il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo esame della vicenda specificamente esaminata.

In particolare, – spiega la Suprema corte – il giudice di merito dovrà provvedere all'accertamento della prededucibilità dei crediti in base al distinto criterio basato sul nesso funzionale tra i crediti medesimi e la procedura concorsuale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026 in GU: guida alle novità in materia di lavoro

31/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro, legge in GU: le novità

31/12/2025

CBAM: avvio dal 1° gennaio 2026. Obblighi per importatori

31/12/2025

Conguaglio contributivo 2025: dall'Inps regole, scadenze e istruzioni

31/12/2025

Interesse legale 2026 all’1,60%: impatto su contributi e sanzioni

31/12/2025

Pensioni: adeguamento alla speranza di vita, con deroghe

31/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy