Il 12 marzo 2026 Mediocredito Centrale (MCC), in qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le PMI, ha pubblicato la circolare n. 2/2026, fornendo chiarimenti operativi in merito all’applicazione del cosiddetto premio aggiuntivo.
La misura si inserisce nel quadro normativo delineato da:
La circolare interviene per chiarire aspetti applicativi rilevanti, in particolare il meccanismo di calcolo, le soglie di esenzione, le aliquote e le condizioni per la riduzione del premio.
Il premio aggiuntivo è un contributo economico introdotto dal legislatore con finalità di sostenibilità del Fondo di Garanzia PMI.
Si tratta di un onere:
La ratio della norma è quella di responsabilizzare gli intermediari finanziari, prevedendo un contributo crescente al crescere del peso della garanzia pubblica sul totale dei finanziamenti erogati.
Un principio fondamentale, espressamente previsto dal decreto attuativo, è il seguente:
A tal fine, i contratti relativi alle operazioni garantite devono contenere una clausola di invarianza degli oneri a carico dell’impresa finanziata.
Il premio aggiuntivo è dovuto esclusivamente dai:
Non sono quindi soggetti passivi:
Il versamento deve essere effettuato:
La circolare chiarisce in modo puntuale i casi in cui il premio aggiuntivo non si applica.
In particolare, il premio non è dovuto quando l’importo garantito totale del soggetto finanziatore non supera il valore più elevato tra:
Interpretazione operativa
Il meccanismo richiede di:
Solo la parte eccedente tale valore è rilevante ai fini del calcolo del premio.
Il premio aggiuntivo è determinato secondo un meccanismo progressivo per scaglioni, applicato esclusivamente alla quota di importo garantito eccedente la soglia di esenzione.
La disciplina prevede due aliquote, differenziate in funzione del livello di utilizzo della garanzia:
Caratteristiche del meccanismo
Base informativa
Ai fini del calcolo, il portale del Fondo mette a disposizione:
I dati rilevanti sono quelli risultanti al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
La normativa prevede una riduzione del 50% del premio aggiuntivo in presenza di specifiche condizioni.
La riduzione si applica se:
Le fasce 3 e 4 identificano imprese con:
La riduzione ha una chiara finalità incentivante:
La circolare evidenzia che alcuni aspetti operativi saranno oggetto di successivi interventi da parte del gestore MCC, in particolare:
Tali elementi risultano rilevanti, in quanto incidono direttamente sulla determinazione della base di calcolo e sull’onere effettivo per i soggetti finanziatori.
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