Premio aggiuntivo Fondo PMI: fissate le regole
Pubblicato il 20 febbraio 2026
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Pubblicato sul sito istituzionale il 16 febbraio 2026, il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 gennaio 2026 definisce i criteri di calcolo e le modalità di versamento del premio aggiuntivo dovuto dai soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI.
Il provvedimento attua l’articolo 1, commi 451–454, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), introducendo un contributo obbligatorio a carico dei soggetti finanziatori, in aggiunta alla commissione prevista per la singola operazione garantita.
Riferimenti normativi
La disciplina si fonda sui seguenti riferimenti:
- articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, istitutivo del Fondo di Garanzia per le PMI;
- articolo 1, commi 451–454, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, che introduce il premio aggiuntivo;
- regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), con particolare riferimento all’articolo 501.
Premio aggiuntivo: soggetti obbligati
Il decreto Mimit/Mef del 21 gennaio 2026 dispone che sono tenuti al versamento del premio aggiuntivo:
- banche;
- intermediari finanziari autorizzati;
- altri soggetti finanziatori ammessi alle operazioni del Fondo,
che erogano finanziamenti assistiti dalla garanzia diretta individuale del Fondo di Garanzia per le PMI.
Sono escluse:
- riassicurazione;
- controgaranzia;
- garanzie su portafogli di finanziamenti.
Soggetti beneficiari
Restano beneficiari delle operazioni:
- Piccole, medie e micro imprese (PMI) ai sensi della Comunicazione 2003/361/CE;
- Professionisti titolari di partita IVA.
Il decreto ribadisce il principio di invarianza degli oneri per i soggetti finanziati.
Applicazione del premio aggiuntivo
Il premio si applica alle garanzie:
- richieste e ottenute dalla data di entrata in vigore del decreto 21 gennaio 2026.
Per “anno di riferimento” si intende:
- l’anno solare in cui le garanzie sono concesse;
- limitatamente al primo periodo applicativo, l’intervallo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2026.
Criteri di calcolo del premio aggiuntivo
L’articolo 3 del decreto Mimit/Mef del 21 gennaio 2026 precisa che il premio aggiuntivo è determinato per ciascun soggetto finanziatore in base a:
- importo garantito totale. Somma degli importi garantiti richiesti dopo l’entrata in vigore del decreto e concessi nell’anno di riferimento:
- totale dei finanziamenti erogati. Ammontare complessivo dei finanziamenti erogati dal singolo intermediario nell’anno di riferimento, certificato da Banca d’Italia;
- soglia di esenzione pari a 200 milioni di euro.
Soglia di esenzione
Il premio non è dovuto se l’importo garantito totale non supera il valore massimo tra:
- il 30% del totale dei finanziamenti erogati, e
- la soglia fissa di 200 milioni di euro.
La verifica deve essere effettuata annualmente per ciascun soggetto finanziatore.
Aliquote applicabili
Se l’importo garantito totale supera la soglia individuata, il premio è dovuto esclusivamente sulla quota eccedente secondo un meccanismo progressivo.
|
Fascia |
Aliquota applicabile |
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Quote comprese tra 30% e 60% del totale finanziamenti erogati |
0,5% |
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Quote superiori al 60% del totale finanziamenti erogati |
1,5% |
Se la soglia di esenzione di 200 milioni di euro ricade tra il 30% e il 60%, l’aliquota dello 0,5% si applica alle quote comprese tra la soglia e il 60%.
Se la soglia supera il 60%, l’aliquota dell’1,5% si applica alle quote eccedenti la soglia.
Riduzione del 50% del premio
Il decreto prevede una riduzione del 50% del premio aggiuntivo se almeno il 60% delle garanzie concesse nell’anno di riferimento riguarda soggetti beneficiari collocati nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione disciplinato dalle Disposizioni operative del Fondo.
La previsione incentiva l’erogazione di credito verso imprese con profilo di rischio medio-alto.
Modalità e termini di versamento
Il premio aggiuntivo deve essere versato:
- sul conto corrente n. 22034 intestato al Fondo Centrale di Garanzia presso la Tesoreria centrale dello Stato;
- entro il 30 giugno dell’anno solare successivo all’anno di riferimento.
Il versamento è effettuato direttamente dal soggetto finanziatore.
Omesso versamento e conseguenze
In caso di mancato versamento entro il termine, si attiva la procedura di recupero del credito mediante procedura esattoriale ai sensi dell’articolo 121 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
Il Consiglio di gestione del Fondo può deliberare:
- limitazioni all’ammontare massimo delle operazioni garantibili;
- inibizione temporanea a operare con il Fondo.
Le limitazioni possono essere disposte per un periodo massimo di dodici mesi e comunque fino all’integrale versamento del premio.
Divieto di traslazione del premio sui beneficiari
Elemento centrale della disciplina fissata dal decreto Mimit/Mef del 21 gennaio 2026 è il divieto di trasferire il premio aggiuntivo ai soggetti finanziati.
I contratti di finanziamento stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto devono contenere una clausola espressa che vieti la traslazione del premio aggiuntivo a carico di PMI e professionisti.
Il decreto stabilisce espressamente che dall’applicazione delle nuove disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per i soggetti finanziati rispetto alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
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