Reato reiterato Accertamento anticipato

Pubblicato il 28 luglio 2016

Il pericolo derivante dalle reiterate condotte penali tributarie è, in astratto, un’indubitabile e valida ragione d’urgenza atta a giustificare l’anticipazione della notifica dell’atto impositivo in deroga al termine dilatorio di 60 giorni.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, avverso la pronuncia di nullità di un avviso di accertamento notificato ad un contribuente, in quanto emesso senza il rispetto del termine di 60 giorni, di cui all'art. 12 comma 7 Legge 212/2000. E ciò – secondo la Commissione tributaria – pur non sussistendo le ragioni d’urgenza che avrebbero potuto giustificare detta deroga.

Pericolosità penale giustifica deroga termini dilatori  

Ma a parere della Cassazione, la Ctr non ha nella specie ponderato il valore della pericolosità penale delle condotte ascritte al contribuente, limitandosi ad escluderne ogni valenza in quanto di pertinenza esclusiva del giudice penale.

Ed invero – concludono gli ermellini con ordinanza  n. 15527 del 27 luglio 2016 – l’urgenza dell’atto impositivo ben può profilarsi allo scopo di frenare una condotta che appare di patente e grave violazione continuata degli obblighi fiscali. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy