Recupero ampio dei debiti per l'Amministrazione finanziaria, norma non retroattiva

Pubblicato il 26 agosto 2017

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20427 del 25 agosto 2017, scioglie un dubbio circa la retroattività o meno della disposizione contenuta nel Decreto Semplificazioni, che dilata i tempi di recupero dei debiti per l'Amministrazione finanziaria.

Nello specifico, la Suprema Corte – respingendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate - stabilisce che l'articolo 28 del Decreto legislativo n.175 del 2014, che concede tale facoltà al Fisco, non è retroattivo.

Temi di riscossione lunghi solo se l'istanza di cancellazione è presentata dopo il 13/12/2014

Si legge, infatti, nell'ordinanza n. 20427/2017 che: “il comma 4 dell'art. 28 del Dlgs n. 175 del 2014, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'articolo 2495, secondo comma, Cc si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente)”.

Ciò vuol dire che l'Amministrazione finanziaria ha più tempo per riscuotere i suoi crediti solo nei confronti di società, di capitali e di persone, il cui liquidatore ha fatto istanza di cancellazione dopo il 13 dicembre 2014, giorno di entrata in vigore della nuova norma. In tal caso, infatti, il termine sarà di cinque anni e non di uno, a patto però che gli effetti dell'estinzione della società derivino da una cancellazione dal registro delle imprese disposta su richiesta. E' precisato, ulteriormente, che gli effetti della "proroga dell’estinzione della società" sono limitati al settore tributario e contributivo e tale differimento non opera necessariamente per un quinquennio, ma per l’eventuale minor periodo che risulta al netto dello scarto temporale tra la richiesta di cancellazione e l’estinzione.

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