Regolarizzazione della contribuzione correlata successiva all'esodo

Pubblicato il 18 dicembre 2020

Con il messaggio 18 dicembre 2020, n. 4771, l'Istituto previdenziale fornisce le indicazioni relative alle modalità di trasmissione dei flussi di regolarizzazione sugli emolumenti corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore in esodo e corrispondente variazione della retribuzione media da porre in essere per il calcolo della contribuzione correlata, utile al conseguimento del diritto a pensione, e per la determinazione della misura.

Atteso che tali emolumenti determinano un aumento della retribuzione media da porre a base del calcolo della contribuzione correlata, con le predette istruzioni amministrative sono state rese note le modalità di regolarizzazione dei maggiori imponibili determinati dalla corresponsione di emolumenti ai lavoratori esodati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, i flussi di regolarizzazione dovranno essere effettuati su una posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione "6E".

Per l'anno in corso, il datore di lavoro dovrà esporre nel flusso del mese della regolarizzazione, nell'elemento imponibile, la somma dell'imponibile del mese più i ratei di imponibile relativi ai mesi precedenti dello stesso anno.

Per quanto concerne gli anni precedenti, il datore di lavoro dovrà inviare i flussi regolarizzativi sul mese di dicembre di ogni anno utilizzando le consuete modalità già in uso.

Dalla denuncia di competenza del mese successivo alla regolarizzazione dovrà essere indicato solo l'imponibile corrente.  

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