Revoca beneficio prima casa Paga anche venditore

Pubblicato il 02 dicembre 2016

Solidarietà obbligazione tributaria

Nel caso in cui la decadenza dal beneficio prima casa sia dovuta a circostanze non imputabili in via esclusiva ad un determinato comportamento dell’acquirente – come avrebbe potuto essere per una sua eventuale dichiarazione mendace sulla sussistenza dei presupposti del trattamento agevolato – il venditore è tenuto in solido al pagamento di quanto dovuto all'Agenzia delle Entrate. Opera infatti, in capo alla parte venditrice, la solidarietà dell’obbligazione tributaria di cui all’art. 57 D.p.r. 131/1986.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, in relazione ad una controversia sull'impugnazione di una cartella esattoriale, che ingiungeva il pagamento di un preteso credito dell’Ufficio, conseguente ad un avviso di liquidazione per revoca dell’agevolazione “prima casa”. Il contribuente, venditore dell’immobile cui il beneficio si riferiva, lamentava in particolare la necessità che il Fisco procedesse in via principale nei confronti di parte acquirente.

Censura respinta dalla Cassazione - con sentenza n. 24400 del 30 novembre 2016 - secondo cui errano i giudici dell’appello, laddove sostengono come il contribuente, in quanto parte venditrice, non sia nella specie tenuto ad alcun pagamento. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy