Riciclaggio: confisca su intera somma anche con godimento parziale

Pubblicato il 06 settembre 2019

Precisazioni dalla Cassazione in ordine all’individuazione del profitto del reato, quale misura della confisca da disporsi per equivalente, nel caso in cui i delitti contestati siano il riciclaggio e il reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Profitto del reato confiscabile, individuazione

La determinazione della misura del profitto del reato è direttamente collegata alla tipologia del delitto da cui esso discende nonché alla natura dei beni oggetto del delitto stesso.

Difatti, il vantaggio economico che può discendere dalla commissione dei singoli reati dipende da variabili rappresentate sia dalla tipologia delle operazioni di fatto e giuridiche che si realizzano sia dalla capacità di queste di incidere sul valore e sulla concreta disponibilità di beni, in diretta correlazione alle caratteristiche dei beni medesimi.

Nel caso, quindi, in cui i reati contestati siano il riciclaggio e il reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, deve essere considerato che le operazioni connesse a dette fattispecie, ove abbiano ad oggetto somme di denaro, assicurano un profitto del reato rappresentato esattamente dal valore delle somme di denaro che siano state oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa.

Infatti, la condotta di riciclaggio assicura l’integrale disponibilità giuridica dei valori riciclati, consentendone l’utilizzazione sia attraverso il godimento diretto, sia mediante il reimpiego in altre attività a contenuto economico.

Profitto: è l’intera somma riciclata

Così, anche se l’imputato abbia goduto solo in parte del profitto del riciclaggio, il profitto del reato è da ritenersi costituito dall’intera somma riciclata ed è su questa che va disposta la confisca.

E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione, Sezione feriale penale, nel testo della sentenza n. 37120 del 5 settembre 2019, confermativa, nei confronti di alcuni imprenditori, della confisca disposta dal GIP su beni mobili e immobili, somme di denaro e valori corrispondenti al profitto realizzato da ciascuno di essi.

Questo, nell’ambito di un procedimento penale in cui agli imputati erano stati contestati vari reati, compresi il delitto di riciclaggio e quello del reimpiego ex articolo 648-ter C.p.

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