Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

Pubblicato il 24 ottobre 2025

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in materia di rimborsi delle spese chilometriche riconosciute ai lavoratori autonomi, chiarendo che il rimborso calcolato in base ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita con il committente non può essere considerato un rimborso di spese “addebitate analiticamente”, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b) del TUIR. Lo si legge nella risposta n. 270 del 23 ottobre 2025.

Dunque, tali somme concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, con conseguente applicazione della ritenuta d’acconto da parte del committente, restando comunque deducibili per il professionista le spese effettivamente sostenute in relazione all’incarico eseguito.

Ciò ha valenza ai fini dell’entrata in vigore, dal periodo d’imposta 2025, delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192 del 2024 al regime fiscale applicabile ai rimborsi spese nel lavoro autonomo.

Caso studiato: fattura per rimborso delle spese chilometriche

L’istante è un professionista che, nell’anno 2025, ha emesso una fattura nei confronti di una società committente comprendente due distinte voci:

Il professionista precisa che tale rimborso è stato:

A seguito di una richiesta di documentazione integrativa, l’istante ha ulteriormente chiarito che:

Sulla base di tali premesse, il contribuente ha formulato due quesiti specifici all’Agenzia delle Entrate:

  1. se il rimborso spese chilometrico, analiticamente calcolato e addebitato al cliente, possa essere escluso dall’assoggettamento alla ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/1973, anche in assenza di giustificativi fiscali di terzi (come fatture o scontrini carburante);
  2. se, qualora il rimborso sia correttamente documentato mediante evidenze oggettive, non sia necessario produrre ulteriori giustificativi per poter usufruire dell’esclusione prevista dall’art. 54, comma 2, lettera b), del TUIR.

Quadro normativo del reddito di lavoro autonomo

La disciplina di riferimento è dettata dall’articolo 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato DPR n. 917/1986, così come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

Tale disposizione stabilisce, al comma 1, che:

“Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale, e l’ammontare delle spese sostenute nel medesimo periodo nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo e negli altri articoli del capo V”.

In sostanza, il principio generale è quello della onnicomprensività dei compensi, per cui tutte le somme percepite dal professionista concorrono alla formazione del reddito imponibile, salvo specifiche esclusioni previste dalla legge.

Il successivo comma 2, lettera b) dell’articolo 54 TUIR prevede una deroga al principio generale, disponendo che il rimborso delle spese sostenute dal professionista può essere escluso dal reddito solo se si tratta di spese “addebitate analiticamente” al cliente, ossia effettivamente documentate, puntualmente riferite all’incarico e distinte dai compensi in fattura.

Il decreto legislativo n. 192/2024 ha inoltre introdotto il nuovo articolo 54-ter del TUIR, rubricato “Rimborsi e riaddebiti”, secondo cui le spese rimborsate e riaddebitate al committente, pur non concorrendo al reddito, non possono essere dedotte dal professionista, al fine di evitare una doppia agevolazione fiscale.

Le nuove regole decorrono dal periodo d’imposta 2024. Tuttavia, il comma 2 dello stesso articolo introduce una fase transitoria per i rimborsi di cui all’articolo 54, comma 2, lettera b), prevedendo che fino al 31 dicembre 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, secondo cui tali somme concorrono alla formazione del reddito e sono assoggettate a ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 600/1973.

Di conseguenza, la piena efficacia del nuovo regime fiscale è posticipata al periodo d’imposta 2025, quando entreranno definitivamente in vigore le modifiche introdotte.

Significato di addebito analitico

Nel fornire la risposta n. 270 del 23 ottobre 2025, l'Amministrazione finanziaria evidenzia innanzitutto che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192 del 2024, il principio generale che governa la determinazione del reddito di lavoro autonomo è quello della “onnicomprensività”: tutte le somme percepite dal professionista, a qualunque titolo, concorrono a formare il reddito imponibile, salvo i casi di esclusione espressamente previsti.

Passa poi a chiarire il significato di “addebito analitico”: questa espressione indica un rimborso riferibile a spese effettivamente sostenute dal professionista nell’esercizio dell’incarico, per le quali egli sia in grado di fornire una documentazione puntuale e verificabile.

Pertanto, per poter escludere tali importi dal reddito, devono sussistere congiuntamente le seguenti condizioni:

Solo in presenza di tali requisiti l’importo del rimborso può essere considerato fiscalmente neutro, ossia irrilevante ai fini del reddito imponibile.

Esclusione dei rimborsi “forfetari” o “chilometrici”

Applicando i principi sopra esposti al caso concreto, l’Agenzia ritiene che il rimborso spese chilometriche, sebbene calcolato sulla base dei chilometri effettivamente percorsi e di una tariffa concordata, non possa qualificarsi come rimborso analitico.

Infatti, anche se l’importo è determinato con criteri oggettivi (es. km × tariffa unitaria), esso non rappresenta la documentazione di una spesa effettivamente sostenuta, ma piuttosto una stima forfetaria del costo del viaggio. Mancano, quindi, i giustificativi di spesa di terzi (come fatture di carburante o pedaggi intestati al professionista), indispensabili per attestare la realtà e la misura del costo.

Ne deriva che tale tipologia di rimborso non soddisfa il requisito dell’analiticità richiesto dall’articolo 54, comma 2, lettera b), del TUIR, e pertanto non può beneficiare dell’esclusione dal reddito

In conseguenza, l’Agenzia stabilisce che:

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