Rischi lavorativi e gravidanza: quando scatta l’interdizione obbligatoria

Pubblicato il 17 luglio 2025

Con la nota 8 luglio 2025, n. 5944, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative sull’interdizione dal lavoro delle lavoratrici madri durante la gravidanza e dopo il parto, in attuazione delle misure di tutela previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Come noto, l’interdizione può essere richiesta dalla lavoratrice o dal datore di lavoro nei casi in cui non sia possibile eliminare i rischi connessi alle mansioni svolte, né risulti praticabile l’assegnazione della dipendente in altre attività lavorative ritenute ammissibili.

L’interdizione in argomento riguarda, specificatamente, le lavoratrici addette a mansioni considerate pericolose, faticose o insalubri, elencate nell’Allegato A del decreto, oppure rese in ambienti di lavoro a rischio chimico, fisico o biologico, come indicato nel successivo Allegato B. Rientrano in queste categorie, tra gli altri: il sollevamento e trasporto di carichi, l’uso di macchinari vibranti, l’esposizione a sostanze tossiche come il piombo, le attività in ambienti rumorosi o in posizione eretta prolungata, l’assistenza a malati infettivi e i lavori in miniere.

Quanto, invece, alla possibilità di assegnare la lavoratrice a mansioni diverse, anche inferiori, l’INL evidenzia che detto potere è di esclusiva competenza del datore di lavoro, quale unico soggetto capace di valutare l’effettiva possibilità di ricollocare, utilmente, seppur temporaneamente, la lavoratrice nell’organizzazione aziendale.

Il provvedimento di interdizione deve essere, generalmente, emanato entro sette giorni dalla ricezione della documentazione completa e produce effetto dalla data di adozione.

Tutti i dettagli nell'Approfondimento che segue.

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