Sì alle tabelle di Milano ma anche il danno esistenziale deve essere risarcito

Pubblicato il 01 luglio 2011 Con la sentenza n. 14402 del 30 giugno 2011, la Cassazione, dopo aver sottolineato come le tabelle elaborate dal tribunale di Milano costituiscano un “valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex articolo 1226 del Codice civile, laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione”, ha evidenziato, altresì, che vanno comunque ristorati anche i cosiddetti aspetti relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del cosiddetto danno esistenziale.

Ne deriva – continua la Terza sezione civile - che occorre comunque verificare “se i parametri recati dalle tabelle tengano conto (anche) dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in (radicali) cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedersi alla c.d. “personalizzazione”, riconsiderando i parametri recati dalle tabelle in ragione (anche) di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato”.
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