Salva l'agevolazione prima casa anche se l'acquisto è a titolo gratuito

Pubblicato il 12 maggio 2015 Resta salva l'agevolazione fiscale “prima casa”, qualora in caso di cessione infraquinquennale dell’immobile acquistato con il citato beneficio, si provveda al riacquisto a titolo gratuito dello stesso, entro un anno.

Questo il parere fornito dall'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 49 dell'11 maggio 2015, con la quale, abbracciando l'orientamento espresso dalla recente giurisprudenza della Corte di cassazione, l'Amministrazione finanziaria rivede le posizioni di segno opposto assunte in precedenti documenti di prassi (circolare n. 6/2001, risoluzione n. 125/2008 e circolare n. 18/2013).

L'Agenzia parte dall'analizzare il disposto normativo di cui al Dpr 131/1986 (nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte I), che appunto sancisce la non decadenza dal beneficio nel caso in cui il contribuente, entro un quinquennio dall'acquisto agevolato, effettui un nuovo "acquisto" "entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici".

Si sottolinea, ora, al riguardo che il termine "acquisto" non viene ulteriormente specificato dalla Legge, percui anche se sarebbe pacifico riconoscere il mantenimento del credito d'imposta in caso di acquisto a titolo oneroso, nulla impedisce di estendere tale benefico anche al caso in cui l'acquisto della nuova abitazione, entro un anno dall'alienazione della prima casa, possa essere avvenuto a titolo gratuito.

Confortata, poi, dalla recente giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia ritiene superate le precedenti indicazioni fornite al riguardo, invitando le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti sulla materia.   
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