Sanzione come effetto naturale dell'atto elusivo

Pubblicato il 07 marzo 2015 Con sentenza n. 4561 del 6 marzo 2015, la Corte di cassazione ha precisato come l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto legislativo n. 471/1997, costituisca un effetto naturale dell'esito dell'accertamento volto a contrastare il fenomeno dell'abuso del diritto.

E', infatti, evidente – precisa la Corte – che il legislatore non ritenga gli atti elusivi quale criterio scriminante per l'applicazione delle sanzioni.

In dette ipotesi, il presupposto dell'applicazione delle sanzioni per infedeltà della dichiarazione è il dato non contestato della “diretta applicabilità alla fattispecie dell'articolo 37bis del DPR n. 600/1973 in relazione all'oggetto dell'accertamento.

Le sanzioni, in definitiva, si applicano per il solo fatto che la dichiarazione del contribuente sia difforme rispetto all'accertamento, essendo, ossia, necessario e sufficiente che le voci di reddito evidenziate nelle dichiarazioni siano inferiori a quelle accertate o siano indebite.
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