Sulla causa relativa alla spettanza fra Ordini di una quota del patrimonio la giurisdizione va al giudice ordinario

Pubblicato il 13 luglio 2011 Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15236 del 12 luglio 2011, hanno spiegato come spetti al giudice ordinario decidere la causa sorta fra Ordini territoriali dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, relativa alla spettanza di una quota del patrimonio di un Ordine soppresso, al quale in precedenza appartenevano i rispettivi iscritti.

In particolare, a fronte della proposizione di un'apposita istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, la Corte di legittimità ha pronunciato il seguente principio di diritto: “Compete al giudice ordinario la cognizione della causa, vertente tra due ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituiti in applicazione degli artt. 7 e 58 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, relativa alla spettanza a uno dei due enti di una somma corrispondente alla quota, proporzionale al numero dei suoi iscritti, del patrimonio del soppresso ordine dei dottori commercialisti, al quale in precedenza appartenevano anche i suddetti iscritti”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica Pmi Confimi - Verbale di accordo del 14/07/2025

18/07/2025

Gestione eventi lesivi: dall'Inail il nuovo manuale 2025

18/07/2025

Dl fiscale: ravvedimento speciale e IMU per enti sportivi non commerciali

18/07/2025

Attività subacquee e iperbariche: sorveglianza sanitaria e libretto informatico

18/07/2025

Sezioni Unite: il credito sopravvive alla cancellazione della società

18/07/2025

Certificati di infortunio: nuova modalità telematica per i medici di patronato

18/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy