Superbonus anche su edifici in comproprietà. Conta l’iscrizione in Catasto

Pubblicato il 06 ottobre 2021

I lavori di ristrutturazione eseguiti su un edificio unifamiliare detenuto in comproprietà con una persona fisica non facente parte del nucleo familiare beneficiano dell’agevolazione fiscale del Superbonus al 110%. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 656 del 5 ottobre 2021.

L’istante è il comproprietario per la metà di un edificio residenziale, che divide con una nipote, la quale non risiede anagraficamente, né dimora abitualmente nell'edificio.

I due hanno intenzione di realizzare degli interventi ammissibili al Superbonus al 110%, pagando le spese in proporzione alla quota di proprietà, cioè il 50% ciascuno.

L'Istante chiede se in relazione alle spese che sosterrà per tali interventi possa fruire del Superbonus, nonostante l'edificio sia in comproprietà con una persona fisica estranea al proprio nucleo familiare.

Edifici in comproprietà, il Superbonus non è precluso

Nella risposta n. 656/2021, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato tutta la normativa e la prassi relativa al Superbonus, ricorda che con riferimento all'applicazione del Superbonus, agli interventi realizzati su "edifici unifamiliari", il decreto MiSE del 6 acosto 2020 dispone che “per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare”.

Per l'agevolazione, dunque, rileva che l'edificio costituisca una singola unità immobiliare iscritta nel Catasto urbano fabbricati e non il fatto che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede.

Con riferimento al caso di specie, precisa l’Agenzia, il contribuente può fruire della detrazione maggiorata del 110% con espresso riferimento alle spese dallo stesso sostenute per l'esecuzione dei lavori di efficientamento effettuati sul villino di cui risulta comproprietario, insieme a una persona estranea al proprio nucleo familiare, nel rispetto degli adempimenti e dei requisiti richiesti dalla normativa.

Naturalmente, se l'unità è in comproprietà con più soggetti, la detrazione spetta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà posseduta. A nulla rileva il fatto che l’immobile sia in comproprietà con una persona fisica estranea al nucleo familiare dell’istante.

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