Trasferimento d’azienda e derogabilità all’art. 2112 c.c.

Pubblicato il 18 dicembre 2014 Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha chiesto al Ministero del Lavoro se le condizioni previste dall’art. 47, commi 4 bis e 5, della L. n. 428/1990, per la derogabilità all’art. 2112 c.c., possano trovare applicazione anche alle fattispecie di società in stato di crisi aziendale non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, che abbiano fruito per oltre un anno del trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga con sospensione del personale a zero ore e/o per le quali sia stata accertata la condizione di insolvenza sia dal Ministero dell’Economia o da un Tribunale sezione fallimentare, “pur non essendo ammissibile ad una procedura concorsuale per carenza della condizione di ammissibilità soggettiva di impresa commerciale”.

Il Ministero, con la risposta all’interpello n. 32 del 17 dicembre 2014, dopo aver illustrato la disciplina ha concluso che, nell’interpretare il complessivo quadro normativo, non può non evidenziarsi il rilievo che assume, da un lato, l’intento del mantenimento di standard occupazionali e, dall’altro, la semplice esigenza di “ancorare” lo stato di crisi ad un riconoscimento che, nello specifico, avviene da parte del MEF o di un Tribunale.

Conseguentemente, la risposta ministeriale conclude nel senso che, qualora le imprese in questione versino inequivocabilmente – in quanto accertato da una pubblica autorità – in stato di crisi e, attraverso lo strumento del trasferimento d’azienda, possano mantenere, almeno parzialmente, il proprio standard occupazionale, possa trovare applicazione la disposizione citata di cui all’art. 47, commi 4 bis e 5, della L. n. 428/1990 concernenti la derogabilità all’art. 2112 c.c.
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