Trasformazione societaria. Disconoscimento della trasformazione solo a fini fiscali e non civilistici

Pubblicato il 28 novembre 2013 Con la risoluzione n. 84 del 27 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate affronta il caso piuttosto delicato del comportamento che una società è tenuta ad adottare al termine di un accertamento, qualora venga riqualificata la sua soggettività tributaria.

Il Fisco, infatti, risponde proprio ad una istanza di interpello avanzata da una società, che aveva aderito ad un accertamento con adesione in cui venivano disconosciuti gli effetti fiscali della trasformazione della società a responsabilità limitata in società semplice, per cui l’istante chiedeva come si doveva comportare nel caso in cui venisse mantenuta la forma civilistica di società semplice oppure si fosse trasformata ancora la società semplice in una Srl.

Nel documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria specifica che il disconoscimento della trasformazione societaria produce effetti solo dal punto di vista fiscale; così non è necessario che a seguito dell’accertamento venga civilisticamente ripristinata l’originaria forma societaria. Per di più, l’inefficacia della trasformazione riguarda solo gli effetti tributari che si è voluto negare.

Così: la trasformazione di una società a responsabilità limitata in società semplice, se ritenuta elusiva dal Fisco, prevede un ritorno alla forma societaria originale solo ed esclusivamente per la determinazione delle imposte dovute e per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal Dpr 600/1973 (art. 14) per le società di capitali, mentre resta del tutto valida dal punto di vista civilistico.

Pertanto, la disposizione di cui all’articolo 37 bis del citato Dpr, che prevede l’inopponibilità al Fisco di quei comportamenti (negozi giuridici) assunti allo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali, ha come conseguenza il disconoscimento degli stessi vantaggi, la richiesta della maggiore imposta dovuta e, riguardo al caso di specie, l’adozione delle regole contenute nella norma elusa.
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