Visto di conformità: confermata la riserva alle professioni ordinistiche

Pubblicato il 18 novembre 2025

Il visto di conformità può essere rilasciato esclusivamente da professionisti iscritti agli ordini: esclusi i tributaristi Lapet.

Il Consiglio di Stato ribadisce la legittimità della riserva normativa, fondata su esigenze di interesse pubblico, tutela dell’erario ed efficacia dei controlli fiscali.

Visto di conformità e tributaristi: riserva alle professioni ordinistiche

Con la sentenza n. 8962 del 17 novembre 2025, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla disciplina relativa al rilascio del visto di conformità e sull’accesso a tale attività da parte dei tributaristi iscritti ad associazioni professionali non ordinistiche.

La pronuncia conferma l'orientamento restrittivo, già delineato dalla Corte costituzionale nel 2024, e ribadisce la piena legittimità della riserva normativa a favore delle professioni ordinistiche.

Sentenza del Consiglio di Stato sul visto di conformità

Origine della controversia: il diniego dell’Agenzia delle Entrate  

La controversia nasce dal ricorso presentato da una professionista tributarista, associata Lapet, e dalla stessa associazione.

La professionista aveva richiesto all’Agenzia delle Entrate l’abilitazione ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e IVA dei propri assistiti.

L’Agenzia aveva negato l’autorizzazione, ritenendo la categoria dei tributaristi esclusa dall’elencazione dei soggetti abilitati.

Le norme coinvolte   

L’Agenzia delle Entrate aveva motivato il diniego richiamando:

Il quadro normativo in esame distingue due tipologie di visto:

Il ricorso e la posizione dei tributaristi  

Le ragioni dell’impugnazione  

La Lapet e la professionista avevano contestato la legittimità della riserva normativa sostenendo che la legge n. 4 del 2013 avrebbe posto le professioni non ordinistiche sullo stesso piano di quelle ordinistiche.

Secondo le ricorrenti, il diniego dell’Agenzia delle Entrate limitava ingiustificatamente la libertà di prestazione dei servizi e la concorrenza, rendendo la disciplina vigente irragionevole e discriminatoria nei confronti dei tributaristi.

Le censure di costituzionalità sollevate  

Secondo le ricorrenti, in particolare, la disciplina violava:

L’intervento della Corte costituzionale: sentenza n. 144/2024  

Le motivazioni della Consulta  

Sulle censure, nel frattempo, è stata investita la Corte costituzionale, che si è pronunciata con la sentenza n. 144/2024

La Corte ha ritenuto infondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato, chiarendo che il visto di conformità non è una semplice attività professionale, ma un servizio di interesse pubblico volto a sostenere l’Amministrazione finanziaria nei controlli fiscali.

La Consulta ha inoltre precisato che la legge n. 4 del 2013 non ha equiparato le professioni non ordinistiche a quelle ordinistiche, le quali restano caratterizzate da requisiti più stringenti.

Tra questi, assumono rilievo il superamento di un esame di Stato e l’iscrizione a un ordine professionale sottoposto a vigilanza pubblica, elementi che garantiscono livelli di qualificazione, responsabilità e tutela dell’interesse generale non rinvenibili nelle professioni non regolamentate.

Ragioni di interesse pubblico che giustificano la riserva  

La Corte costituzionale, quindi, ha chiarito che la riserva del visto di conformità alle professioni ordinistiche risponde a esigenze di interesse pubblico.

La disciplina assicura che le attestazioni fiscali siano rilasciate da professionisti affidabili e sottoposti a controlli deontologici, rafforzando l’efficacia dei controlli dell’Amministrazione finanziaria e contribuendo alla prevenzione dell’evasione. 

La decisione del Consiglio di Stato (sentenza n. 8962/2025)  

Rigetto dell’interpretazione estensiva della normativa  

Il Consiglio di Stato, richiamando espressamente gli assunti dettati dalla Consulta, ha escluso che l’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto possa essere ampliato mediante interpretazione analogica o estensiva: la normativa ha carattere tassativo e non consente l’inclusione delle professioni non ordinistiche.

La categoria ad esaurimento dei “periti ed esperti” camerali  

I ricorrenti, inoltre, avevano sostenuto che la categoria dei “periti ed esperti” iscritti nei ruoli camerali ante 30 settembre 1993 potesse costituire un termine di paragone per la legittimità dell’estensione ai tributaristi.

Il Consiglio di Stato ha respinto questa tesi, chiarendo che:

Esclusione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE  

Il Consiglio di Stato, inoltre, ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, applicando la dottrina del cosiddetto “atto chiaro”.

Secondo questa impostazione, il quadro normativo e giurisprudenziale europeo è già definito e non lascia margini di incertezza. La giurisprudenza dell’Unione ammette infatti che la libera prestazione dei servizi possa essere limitata quando ciò risponda a motivi imperativi di interesse generale, tra cui rientrano la qualità delle prestazioni professionali, la tutela dell’erario e l’efficacia dei controlli fiscali.

In tale prospettiva, il Consiglio di Stato ha rilevato che la Corte costituzionale aveva già valutato la proporzionalità della disciplina nazionale, confermando che la riserva a favore delle professioni ordinistiche è coerente con gli obiettivi di salvaguardia del sistema fiscale e, pertanto, non richiede ulteriori chiarimenti interpretativi da parte del giudice europeo.

Conferma della riserva del visto di conformità  

La decisione del Consiglio di Stato, dunque, conferma in via definitiva che:

il visto di conformità può essere rilasciato solo da professionisti ordinistici: dottori commercialisti, esperti contabili, ragionieri e periti commerciali, oltre ai consulenti del lavoro.

Restano abilitati anche i soggetti iscritti nei ruoli camerali previsti dal DPR 322/1998, ma solo se inseriti entro il 30 settembre 1993, configurando una categoria ormai ad esaurimento.

Per i tributaristi, invece, non vi è possibilità di abilitarsi al rilascio del visto di conformità, nemmeno tramite associazioni riconosciute ai sensi della legge n. 4/2013 mentre resta comunque possibile svolgere attività di consulenza fiscale e contabile nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Chiusura definitiva sulla competenza

La sentenza n. 8962/2025 del Consiglio di Stato, in conclusione, pone fine al dibattito sull’abilitazione dei tributaristi al rilascio del visto di conformità, ribadendo la legittimità della riserva alle sole professioni ordinistiche.

La decisione, in linea con la Corte costituzionale e con la giurisprudenza UE, conferma che tale attività deve essere svolta da professionisti qualificati e sottoposti a vigilanza pubblica, a tutela dell’erario e della correttezza degli adempimenti fiscali.

La sentenza, in breve

Sintesi del caso Una professionista tributarista e la Lapet hanno impugnato il diniego dell’Agenzia delle Entrate al rilascio del visto di conformità, sostenendo che la riserva alle professioni ordinistiche fosse irragionevole e discriminatoria.
Questione dibattuta Se i tributaristi, quali professioni non ordinistiche ai sensi della legge n. 4/2013, potessero essere abilitati al visto di conformità in alternativa o in aggiunta alle categorie ordinistiche previste dal D.Lgs. 241/1997 e dal DPR 322/1998.
Soluzione del Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato ha confermato la riserva del visto di conformità alle sole professioni ordinistiche, ritenendo legittima e proporzionata la disciplina, in linea con la sentenza n. 144/2024 della Corte costituzionale e con i principi del diritto UE.
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