Il modello 730 precompilato

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Il modello 730 precompilato

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare il modello 730 precompilato. Con tale modello il contribuente:

  • non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
  • ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio;
  • se ha somme da versare, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione direttamente nella busta paga.

Normativa

Provvedimento Agenzia Entrate del 1° marzo 2017

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2017

Soggetti Interessati

Titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati

La dichiarazione precompilata

Dal 15 aprile di ogni anno, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, il Modello 730 precompilato relativo ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettato o modificato.

Presentazione del Modello

Il Modello 730/2017 precompilato deve essere presentato entro:

  • il 7 luglio 2017 in caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al Caf o al professionista;
  • il 23 luglio 2017 (24 luglio, poiché il 23 luglio cade di domenica) in caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate.

Osserva

Il Modello 730/2017 ordinario (non precompilato) si presenta entro gli stessi termini e con le stesse modalità previste per il 730 precompilato. Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta, il contribuente deve consegnare il Modello 730 ordinario già compilato.

Quali sono i redditi da dichiarare

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2016 hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi di terreni e fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Redditi assimilati

I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che possono essere dichiarati nel Modello 730 sono:

  • i compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, servizi, cooperative agricole e piccola pesca;
  • le borse di studio, i premi o sussidi di studio o di addestramento professionale;
  • i compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  • i compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (esclusi quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore);
  • i compensi per la partecipazione a collegi e commissioni;
  • le somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali;
  • le remunerazioni dei sacerdoti e dei ministri di culto;
  • le indennità corrisposte per cariche elettive (esclusi membri del Parlamento europeo);
  • gli assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro;
  • i compensi per lavori socialmente utili.

Quali informazioni contiene

Per la predisposizione del modello precompilato, l’Agenzia delle Entrate utilizza le seguenti informazioni:

  • i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta. (es. dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale);
  • gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate. (es. spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, spese funebri, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico);
  • alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (es. i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali);
  • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (es dati catasto e atti del registro);
  • i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Fonte dei dati

FRONTESPIZIO

Certificazione Unica e Anagrafe tributaria

PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO

Certificazione Unica

QUADRO A (Redditi dei terreni)

Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari

QUADRO B (Redditi dei fabbricati)

Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e banche dati immobiliari

QUADRO C

(Redditi di lavoro dipendente e assimilati)

Certificazione Unica

QUADRO D (Altri redditi)

Certificazione Unica

QUADRO E

(Oneri e spese)

Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e Certificazione Unica

QUADRO F

(Eccedenze, acconti e altri dati)

Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24

QUADRO G (Crediti d’imposta)

Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e compensazioni con F24

 

Consultazione del Modello

Il Modello precompilato è messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un’apposita sezione del sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Per accedere a questa sezione, è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto:

  • on line, accedendo al sito dell’Agenzia;
  • per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444;
  • presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, presentando un documento di identità.

Il Modello 730 precompilato è consultabile anche tramite sostituto d’imposta o Caf o professionista abilitato, previa apposita delega.

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

  • il modello 730 precompilato;
  • un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per elaborare la dichiarazione;

Osserva

Se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultano incomplete, non sono inserite direttamente nella dichiarazione, ma sono esposte in un apposito prospetto per permettere al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Nel prospetto sono riportante anche le informazioni incongruenti.

 

  • l’esito della liquidazione;
  • il Modello 730-3, con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Cosa può fare il contribuente

Il contribuente che riceve la dichiarazione precompilata non è obbligato ad utilizzarla e può presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, utilizzando il Modello 730 o eventualmente il Modello Redditi 2017 PF.

I coniugi possono unificare le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o modifica. Se il Modello 730 precompilato è messo a disposizione solamente di uno dei coniugi, la dichiarazione congiunta può essere presentata esclusivamente ad un Caf o professionista abilitato ovvero al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.

Il contribuente che riceve il Modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il 730 (ad es. redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare il Modello Redditi 2017.

Il contribuente che non riceve il Modello 730 precompilato (ad es. perché non è in possesso della Certificazione unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, utilizzando il Modello 730 se possibile, oppure il Modello Dichiarazione dei redditi 2017 – Persone fisiche.

Presentazione

diretta

Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate deve:

  • indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
  • compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
  • verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.

Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730.

Il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata. In questo caso viene elaborato e messo a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3, con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.

Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Presentazione tramite sostituto caf o professionista abilitato

Alternativamente alla presentazione diretta, il modello 730 precompilato può essere presentato:

  • al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
  • a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato.

Vantaggi sui controlli

Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia, o al sostituto d’imposta non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate.

I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia, o al sostituto d’imposta non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.

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