In agricoltura più esoneri Iva
Pubblicato il 14 dicembre 2006
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Anche le imprese agricole sono tenute al rispetto della data del 27 dicembre p.v. per il versamento dell’acconto Iva 2006. Quelle che applicano il regime speciale indicato dall’articolo 34 del Dpr n. 633/72 e svolgono attività zootecniche e vitivinicole sono obbligate dalla circostanza che si trovano normalmente nella posizione di essere a debito d’imposta: il regime speciale è, cioè, basato sul meccanismo per il quale la detrazione è forfettizzata mediante le percentuali di compensazione per cui l’imposta corrisposta sugli acquisti non è detraibile e l’impresa agricola è sempre a debito. Pure le imprese agricole che prestano servizi rientranti nelle attività connesse ed applicano il regime forfettario di cui all’articolo 34-bis del decreto Iva si trovano in posizione di debitori d’imposta, poiché anche in questo caso l’Iva versata sugli acquisti non è detraibile, perciò non può verificarsi una situazione di credito d’imposta. Oltre al caso, comune per tutti i contribuenti, in cui l’imposta da versare a titolo di acconto sia inferiore a 103,29 euro, le imprese agricole in regime speciale sono pure esonerate dal versamento dell’acconto in queste ulteriori tre ipotesi:
- impresa agricola che nel applicato il regime semplificato;
- impresa agricola che nel usufruito del regime di esonero, ma che nello stesso anno ha conseguito un volume d’affari superiore a 2.582,28 euro o a 7.746,85 euro, se operante nei Comuni montani con meno di mille abitanti o nelle altre zone individuate dalle Regioni;
- imprese agricole che nel 2005 hanno inizialmente applicato il regime di esonero ma lo hanno perduto nello stesso anno per aver superato il limite di un terzo di operazioni non agricole.
Le imprese agricole che effettuano anche operazioni non rientranti nella prima parte della tabella A, allegata al citato dpr 633/72 (cessione di prodotti agricoli, prestazioni di servizi), sono tenute a registrare separatamente ogni operazione. Poi detraggono dall’imposta Iva pagata sugli acquisti di beni e di servizi utilizzati esclusivamente per effettuare le operazioni. Le imprese miste, in tali situazioni valuteranno se determinare l’acconto Iva con metodo previsionale, in quanto le operazioni non agricole sono generalmente occasionali.
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