Prorogato l’Iper-ammortamento

Pubblicato il



Prorogato l’Iper-ammortamento

Il Decreto  sulle disposizioni urgenti per la crescita nel mezzogiorno (Decreto Sud) ha previsto la proroga dal 30.6 al 30.9.2018 del termine entro il quale le imprese possono effettuare gli investimenti in beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, al fine di beneficiare della maggiorazione del 150% del costo di acquisizione (c.d. iper-ammortamento). La proroga può essere applicata sempreché, entro il 31 dicembre 2017:

  • l’ordine sia accettato dal venditore;
  • siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In assenza delle suddette condizioni, gli investimenti agevolabili devono essere effettuati nel periodo 31 dicembre 2017.

Normativa

Legge 232 dell’11 dicembre 2016 (art. 1, commi da 8 a 13)

D.L. n. 91 del 20 giugno 2017 (art.14)

L’adempimento

La finanziaria 2017 ha previsto tra le agevolazioni per le imprese:

  •  il riconoscimento della maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi, individuati nella Tabella A, finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale;
  • il riconoscimento della maggiorazione del 40% del costo di acquisizione a favore dei soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150% e che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali.

 

Dette maggiorazioni spettano, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 4 del 30 marzo 2017, “ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”.

 

Le maggiorazioni in esame hanno rilevanza soltanto ai fini IRPEF/IRES e sono pertanto usufruibili nella relativa dichiarazione dei redditi.

 

Le stesse non producono effetti ai fini IRAP neppure nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile con il metodo fiscale ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97.

Acquisizione dei beni

L’incremento del 150% - 40% del costo di acquisizione spetta per i beni acquisiti nel periodo 1.1 - 31.12.2017, ovvero 30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017:

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

Nell’ambito del D.L. n. 91/2017, convertito dalla Legge n. 123/2017, è stata disposta la proroga al 30.9.2018 del predetto termine del 30.6.2018.

 

La proroga interessa soltanto l’iper-ammortamento.

Resta fissato al 31.12.2017 il termine entro il quale l’ordine deve essere accettato dal venditore e devono essere stati pagati acconti pari almeno al 20%.

Effettuazione degli investimenti

Periodo di effettuazione degli investimenti:

  • dall'1 gennaio al 31 dicembre 2017;
  • dall'1 gennaio 2017 al 30 settembre 2018.

 

Nel secondo caso, entro il 31 dicembre 2017:

  • l’ordine deve essere accettato dal venditore;
  • devono essere pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito