Sigillo senza titolo di studio

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L’Ufficio coordinamento e vigilanza degli ordini territoriali del Cndcec ha recentemente diffuso un parere in risposta ad un quesito avanzato dall’Ordine di Vicenza in merito alla possibilità di anteporre, nel sigillo personale, l’appellativo “Rag.” o “Dott.” riferito ai titoli di studio. Nel parere viene chiarito che l’articolo 12 del regolamento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili prescrive che il timbro debba riportare un numero minimo di informazioni che assolvono alla funzione di ricondurre il professionista all’Albo di iscrizione. Pertanto, nel sigillo personale non deve essere apposto alcun titolo di studio, anche perché potrebbe generare confusione potendo gli appellativi in oggetto essere indifferentemente riferiti sia al titolo di studio che all’abilitazione conseguita.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 34 – Sigillo senza titolo di studio - Paladino

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