Aidc sui coefficienti di ammortamento per i beni concessi a terzi

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Aidc sui coefficienti di ammortamento per i beni concessi a terzi

Pubblicata la norma di comportamento AIDC n. 213/2021 sui beni concessi in uso a terzi. Nello specifico, il documento dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili analizza la criticità inerente ai coefficienti di ammortamento applicabili in presenza di beni concessi a terzi mediante contratti di comodato, locazione o altro.

La disciplina sulla determinazione dei coefficienti di ammortamento

L’Aidc richiama il punto 2, del comma 1, dell'art. 2426 C.c. secondo il quale il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, sulla base della residua possibilità di utilizzazione.

A sua volta, il principio contabile Oic 16 prevede che la procedura di ammortamento deve essere quella che permette una ripartizione del costo di una immobilizzazione nel periodo della sua vita utile stimata con un metodo sistematico e razionale, a prescindere dai risultati che si determinano in ogni esercizio.

Entrambi questi principi sono stata ampiamente evidenziati e chiariti anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

Nel determinare le quote di ammortamento, secondo i principi contabili nazionali, si deve tenere conto della residua possibilità di utilizzazione del bene strumentale, in merito alla quale proprio il Principio contabile OIC 16 ha affermato che la stessa non è legata alla «durata fisica» dell'immobilizzazione, bensì alla «durata economica», cioè al periodo in cui si prevede che il cespite sarà di utilità per l'impresa (vita utile).

Da un punto di vista fiscale, l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è disciplinato dall'art. 102 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), secondo cui la misura deducibile è fissata in misura non superiore a quella determinata dal comma 2, dell'art. 102 del Tuir, che richiama gli ormai datati coefficienti del ministero delle finanze del 31/12/1988.

Con riferimento ai beni concessi in uso a terzi (comodato, locazione o altro), i coefficienti di ammortamento sono, dunque, determinati in base al normale periodo di deperimento e consumo dei beni nei diversi settori produttivi e con riferimento al processo di usura, cui il bene risulta sottoposto.

Tuttavia, l’art. 102 TUIR in nessuna sua parte fa intendere che l’aliquota di ammortamento da applicare sia quella in cui opera il locatore o comodante; anzi, al contrario, la norma fa generico riferimento ai coefficienti stabiliti in base al normale periodo di deperimento e consumo del bene materiale nei vari settori produttivi, per cui appare chiaro che il settore produttivo al quale si deve fare riferimento è necessariamente quello del soggetto che effettivamente utilizza il bene.

Tutto ciò, si legge nella norma di comportamento n. 213/2021, trova conforto in quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale "«la disciplina fiscale dei diversi coefficienti di ammortamento tiene espressamente conto dell'effettivo “tasso di usura” a cui sono soggetti i beni strumentali in relazione all'”impiego” a cui vengono singolarmente destinati» (Cass. 13 ottobre 2006, n. 22021). Il bene concesso in uso è impiegato dall’utilizzatore ed è da tale modalità di impiego che consegue la differente usura dello stesso”.

Aidc, la massima

Di qui, la massima della norma di comportamento n. 213, relativa ai coefficienti di ammortamento per i beni consessi in suo a terzi, secondo la quale: dal punto di vista civilistico, l'ammortamento deve essere determinato in relazione alla residua vita utile del bene, variabile anche in relazione all'effettivo utilizzo, mentre dal punto di vista fiscale, tenendo conto dell'incipit dell'art. 102 del Tuir, i coefficienti devono essere determinati sulla base del normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi e che, nel caso di beni materiali concessi a terzi, attraverso qualsiasi tipologia contrattuale (comodato, locazione o quant'altro), nel rispetto del strumentalità, il coefficiente di ammortamento applicabile, ai fini tributari, non può che essere quello applicabile all'impresa utilizzatrice, tenendo conto dell'appartenenza a un determinato comparto produttivo.

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